Controllo dell’acqua del condominio: gli obblighi dell’amministratore

L’Ente che gestisce l’erogazione dell’acqua comunale ne garantisce la salubrità fino all’allaccio del contatore.

Dal contatore in poi è responsabilità dell’Amministratore garantire il mantenimento della “potabilità” dell’acqua della rete idrica condominiale, comprese tubature, addolcitori, autoclavi, serbatoi di accumulo ecc. dall’allaccio del contatore fino alla diramazione dei singoli appartamenti

L’importanza di far eseguire delle analisi a livello condominiale è dimostrata dal fatto che all’interno di un condominio possono verificarsi diverse situazioni che alterano le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua, quali ad esempio calcare, incrostazioni, fenomeni di ristagno e corrosioni, scarsa manutenzione ecc..

Tutti questi fattori possono favorire lo sviluppo di microrganismi, quali ad es. la legionella, e il rilascio di sostanze potenzialmente dannose per la salute umana.

La qualità dell’acqua del condominio si valuta mediante analisi di laboratorio che prevedano la determinazione di diversi parametri sia chimici che microbiologici, per i quali sono stabiliti dei valori-limite da rispettare.

In alcuni casi particolari potrebbe essere opportuno eseguire analisi più approfondite per ricercare sostanze nocive usualmente non presenti nell’acqua di rete.

Per la valutazione della qualità dell’acqua di un condominio è prassi comune consigliare con frequenza annuale almeno 2 prelievi per ogni colonna montante, solitamente uno a piano terra (o all’autoclave o alla cisterna, se presenti) ed uno all’ultimo piano per avere un quadro rappresentativo dell’intera rete condominiale.

Un’acqua è definita potabile o più precisamente “destinata al consumo umano” quando non contiene microrganismi, parassiti né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. Inoltre, l’acqua deve possedere caratteristiche chimiche e microbiologiche che rientrano nei limiti di legge stabiliti dal Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.